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2024/021/SA-LAV/MI

Come noto, con l’Accordo del 18 maggio 2022 si è convenuto un regime di allineamento graduale tra le norme in materia di trattenute per malattie brevi e reiterate previste dal CCNL Assoambiente 6.12.2016 (Articolo 46, lettera “c”) e il CCNL Utilitalia 10.7.2016 (Articolo 42, lettera “g”).

Al fine di perseguire tale obiettivo condiviso, l’Accordo ha stabilito l’introduzione, anche per le aziende che applicano il CCNL 6.12.2016, di una soglia minima di assenza per malattia o infortunio, solo al superamento della quale le aziende sono legittimate ad applicare il meccanismo delle trattenute retributive.

Pertanto, le aziende dovranno rilevare il tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro con riferimento all’anno 2023; qualora tale tasso risulti uguale o superiore al 4% alla data del 31.12.2023, le aziende dovranno effettuare la comunicazione in tal senso alle OOSS nazionali stipulanti.

Espletato tale adempimento, le aziende procederanno, per l’anno in corso, ad effettuare le trattenute come di consueto, in applicazione di presupposti, modalità, tempistiche e importi previsti dall’articolo 46, lettera “c” del CCNL 6.12.2016.

Analoga procedura dovrà essere applicata nel 2025, con la sola differenza che la soglia minima di assenza per malattia o infortunio al superamento della quale scatteranno le trattenute, sarà il 4,7% (soglia prevista dal CCNL Utilitalia fin dal 2016) e tale rimarrà negli anni a seguire, salvo che non intervengano modifiche condivise nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale.

Qualora il tasso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro al 31.12.2023 risulti inferiore al 4% (4,7% dal prossimo anno), le aziende non procederanno con le trattenute retributive e per l’anno in corso la norma rimarrà disapplicata.

» 26.01.2024

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